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Servizio di ritiro e smaltimento cartucce esauste

Normativa e obblighi per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi da ufficio (cartucce da stampa, toner)

Il Decreto Legislativo 152/06 (ex D. L.Nr. 22/97), unitariamente alle Direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62, regolamenta la gestione dei rifiuti di qualunque genere. Tra questi viene anche regolamentato il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi da ufficio, siano essi riutilizzabili o non riutilizzabili.

Toner e cartucce esausti sono considerati per legge in maniera differente a seconda del produttore del rifiuto:

Rifiuti Urbani: sono quelli prodotti dai privati e possono essere smaltiti con le stesse modalità con le quali oggi si conferisce il rifiuto domestico;

Rifiuti Speciali: sono quelli prodotti dalle Aziende o titolari di singole Partite IVA. In questo caso il rifiuto deve essere smaltito obbligatoriamente tramite un canale che ne consenta la completa tracciabilità.

Obblighi per i titolari di partite Iva:

Il soggetto con Partita IVA viene considerato a tutti gli effetti come il responsabile della produzione del rifiuto e, in quest’ottica, deve:

  • Verificare di aver conferito il rifiuto ad operatore in possesso delle autorizzazioni necessarie.
  • Compilare e conservare per almeno 5 anni il modulo F.I.R.
  • Conferire i rifiuti almeno una volta all’anno.

LA SOLUZIONE MUGNAI PER IL RITIRO E LO SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE ESAUSTE

Raccolta “Cartucce da Utenti Privati” (servizio gratuito)

I nostri negozi possono accettare da parte dell’utente privato qualsiasi tipo di cartucce esauste con l’obiettivo di rigenerarle o smaltirle.

 

Raccolta “Cartucce da Partite IVA” (servizio a pagamento)

Il nostro servizio “CARTUCCE PARTITA IVA” prevede la fornitura di contenitori di dimensioni variabili, a seconda delle necessità del cliente e il loro successivo ritiro. Una volta acquistato il servizio al cliente non resta che prenotare il ritiro contattando il nostro centro logisitico, ogni volta che il contenitore è pieno. In ottemperanza agli obblighi di legge il ritiro del contenitore deve essere effettuato comunque almeno una volta all'anno. Sono disponibili diverse tipologie di contenitori e in caso di grandi quantità di prodotti da smaltire è anche possibile richiedere un preventivo personalizzato. Per ordinare il servizio è sufficiente selezionare una delle opzioni qui sotto.

 

1/5 stampanti

Contratto Light 

€ 115,00 + IVA (annuale)

Prevede un ritiro all'anno, la consegna di 1 ConteniTONER misure 30x30x70h cm e un sacchetto a norma.

6/12 stampanti

Contratto Medium

€ 180 + IVA (annuale)

Prevede un ritiro all'anno, la consegna di 1 ConteniTONER misure 40x40x70h cm e un sacchetto a norma.

Più stampanti o ritiri "una tantum"

Contratti Personalizzati

PREZZO a RICHIESTA

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 Cartucce con contratto di manutenzione (servizio gratuito)

 

Con il Contratto IMPRINX LASER TONER MAINTENANCE  il cliente acquisisce il diritto alla manutenzione gratuita del toner da stampa e al conseguente ritiro gratuito dei consumabili esausti.

 

Il contratto è subordinato all’acquisto in via esclusiva da MUGNAI 1868 dei prodotti originali OEM IMPRINX o Buffetti. Secondo le norme del contratto "LASER TONER MAINTENANCE", MUGNAI 1868 è da qualificarsi quale produttore - ai sensi dell'art. 266, comma 4 - dei rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione svolta dalla stessa MUGNAI 1868.

Per questo tipo di attività MUGNAI 1868 è iscritta all’albo gestori ambientali in categoria 2Bis per il trasporto dei rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo (nr. BO/01995 del 05/05/2011). Ai fini di trasparenza, circa l’attività di trasporto rifiuti svolta da MUGNAI 1868, è possibile consultare il sito http://www.albogestoririfiuti.it

Per effetto di quanto detto MUGNAI 1868 manleva il CLIENTE (per il fatto di non risultare produttore dei rifiuti in oggetto) da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs 152/06.

Il servizio è disponibile nelle sole zone dove sono dislocate le sedi dei negozi MUGNAI 1868, nella provincia di Firenze.

Sezione FAQ Recupero, Trasporto e Smaltimento dei toner e delle cartucce esauste

Le risposte alle domande più frequenti  

Le aziende hanno la facoltà di raggruppare toner e cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all’interno di appositi contenitori (Ecobox) per un periodo limite di 12 mesi, oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008). 

Al momento del ritiro l’azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (F.I.R) che certifica l`avvenuta presa in carico del rifiuto. Il formulario d’identificazione rifiuti si compone di 4 copie: la prima resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato. La seconda copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento. Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l’esonero dall`obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. (La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali.) 

Sì. Ci sono sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi e da € 15500 a € 93000 per i rifiuti pericolosi) e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. 

La legge prevede che il produttore del rifiuto sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento toner, che inizia dal momento in cui viene sostituito il toner e finisce nel momento in cui si ha la prova documentata del suo corretto smaltimento CERTIFICATO con rilascio del F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuti) 

NO. Le discariche comunali non possono accettare toner esausti dalle aziende o titolari di partita iva; Il D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) classifica i toner usati come Rifiuti Speciali da stampa informatica esausti. Essi non sono assimilabili ai rifiuti urbani e quindi le amministrazioni comunali non sono in grado di effettuare una corretta gestione del rifiuto stesso. 

SI. La legge individua precisamente chi è il responsabile della gestione del rifiuto, ovvero "chi lo genera con la sua attività produttiva". Pertanto il responsabile, a meno di precise e argomentate deroghe, non è il noleggiatore ma bensì l'azienda che stampa e che consuma il toner. 

NO. La responsabilità della gestione del rifiuto dura fino a quando non si riceve la 4° copia del formulario firmata dall'impianto di smaltimento toner che ne certifica il corretto smaltimento e la si unisce alla 1° copia in nostro possesso. 

No, a meno che chi vende le cartucce non abbia anche tutte le autorizzazioni per gestire i rifiuti. La gestione dello smaltimento toner esausti deve essere effettuata solo da aziende iscritte all'albo e provviste di regolare autorizzazione regionale. Chi produce il rifiuto (toner esausto) ha la responsabilità di accertarsi che l'azienda alla quale affida i toner esausti abbia tutte le autorizzazioni necessarie. 

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